Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.L. 24/12/2003 n. 355

8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione

a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1

c) soppressa.

9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonchè fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonchè alle relative norme sanzionatorie.

11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore. 12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C. 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonchè le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.».

-Il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario. D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Art. 11. Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200, è differito al 1 luglio 2004. Riferimenti normativi:

-Si riporta il testo dell'art. 11 del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 1 agosto 2003, n. 200 (Proroga termini e disposizioni urgenti ordinamentali): «Art. 11 (Gestioni fuori bilancio).

1. Il termine del 1 luglio 2003 previsto dall'art. 93, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.».

Art. 11-bis. Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto le gislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ((1. In attuazione del disposto della Legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1 gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1 gennaio 2005».)) Riferimenti normativi:

-La Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

-Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante: «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della Legge 13 maggio 1999, n. 133», così come modificato dalla Legge qui pubblicata: «1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1 gennaio 2005.».

Art. 12. Servizio civile

1. All'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2005» . Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64», come modificato dalla Legge qui pubblicata: «3. Il presente Decreto entra in vigore dal 1 gennaio 2005.» .

Art. 13. Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla Legge 14 maggio 1981, n. 219

1. All'articolo 86, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e ((successive modificazioni,)) le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: ((«entro ventiquattro mesi».)) Riferimenti normativi:

- La Legge 14 maggio 1981, n. 219, recante: «Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti» è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134.

-Si riporta il comma 2 dell'art. 86 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)», così come modificato dalla Legge qui pubblicata: «2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro ventiquattro mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla Legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.». D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Art. 13-bis. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia ((1. All'articolo 140, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.)) Riferimenti normativi:

-Si riporta il comma 1 dell'art. 140 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)», così come modificato dalla Legge qui pubblicata: «1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dall'art. 1 della Legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'art. 3, comma 157, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2005. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2005 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni. ».

Art. 14. Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ((di cui al)) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Riferimenti normativi:

-Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.

Art. 15. Acque potabili trattate

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 14-quater dell'art. 39 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»: «14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purchè specificamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al Decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali» .

Art. 16. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del Decreto-Legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. Riferimenti normativi:

-Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del Decreto-Legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario» : D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. «1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo previa autorizzazione della regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'art. 39, commi 19 e 20-bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003

 

Pagina 4/19 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional